30° Anniversario del Programma Erasmus, seduta del 10 luglio 2017
Delibere e odg collegato approvati in Consiglio comunale lunedì 3 luglio 2017
Approvata delibera per contributo straordinario. Seduta di lunedì 26 giugno 2017.
Delibere adottata dal Consiglio comunale, lunedì 19 giugno 2017.
approvata delibera di modifica
Seduta di Consiglio comunale del 5 giugno 2017
Seduta solenne del Consiglio comunale venerdì 16 maggio 2017
Illuminazione in blu e giallo del Palazzo del Podestà, Festa dell'Europa - 9 maggio 2017
Delibera approvata dal Consiglio comunale lunedì 8 maggio 2017.
Unanime adozione di odg dell'Ufficio di Presidenza in Consiglio comunale.
Minuto di silenzio del Consiglio comunale lunedì 10 aprile 2017
Unanime adozione ed immediata esecutività della delibera di Consiglio del 3 aprile 2017
Unanime approvazione in Consiglio comunale lunedì 3 aprile 2017
Ulteriori delibere approvate in Consiglio il 3 aprile 2017
Minuto di silenzio del Consiglio comunale
Delibere approvate lunedì 27 marzo 2017.
Seduta solenne del Consiglio comunale il 24 marzo 2017.
Presentato da Sergio Lo Giudice, Presidente del Gruppo PD
Approvato dal Consiglio comunale
Sergio Lo Giudice, Presidente del Gruppo PD, interviene sostenendo l'OdG che ha presentato
Sull'istituzione del Registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di TrattamentoGiuseppe Paruolo, Consigliere del Gruppo PD, interviene a sostegno dell'OdG presentato da Sergio Lo Giudice
ORDINE DEL GIORNO PER ISTITUIRE UN REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO E PER IMPEGNARE LA GIUNTA AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI NECESSARI
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
PREMESSO CHE
l'introduzione di nuove tecnologie in ambito sanitario e la conseguente possibilità di prolungare artificialmente la vita di una persona hanno reso sempre più sentito nella società il problema di rendere possibile una gestione responsabile delle terapie per evitare l'accanimento terapeutico;
in questo contesto ha acquisito attualità il dibattito sulla possibilità di anticipare le proprie volontà attraverso una "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (DAT), comunemente detta anche "testamento biologico", ovvero un atto scritto con il quale ciascuno possa disporre in merito ai trattamenti medici in situazione di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
la DAT comporta l'individuazione di un "fiduciario", ovvero di una persona chiamata a svolgere le funzioni di garante dell'esecuzione delle indicazioni del dichiarante e ad intervenire, in caso di sopravvenuta incapacità decisionale, sulle decisioni riguardanti i trattamenti sanitari;
al fine di definire un quadro nazionale certo e uniforme si rende necessaria l'approvazione da parte del Parlamento di una legge in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari che sia rispettosa dei principi di libertà e responsabilità della persona e sia fondata su un ampio consenso;
il testo unificato già approvato dal Senato va nella direzione opposta, sia nel metodo, basato su un atto di imposizione della maggioranza di centrodestra, sia nel contenuto, contrario ai principi costituzionali e appesantito da una logica burocratica e da limitazioni improprie dell'efficacia della dichiarazione che rischiano di avere un effetto di deterrenza e di lesione del principio di autodeterminazione.
CONSIDERATO CHE
la Costituzione italiana sancisce il diritto all'autodeterminazione terapeutica, come si evince in particolare dall'art.32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, nei casi in cui il provvedimento sia volto ad impedire che la salute del singolo arrechi danno a quella degli altri;
la Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata dal Governo italiano ai sensi della legge 145 del 28 marzo 2001 stabilisce, all'art.9, che i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione
;
il Codice di deontologia medica approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri prevede, all'art.16, che il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato
; all'art.35 che il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (...). In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti (...) curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona
; all'art.38 che il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato
TENUTO CONTO CHE
nel gennaio 2009 la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) di Bologna ha avviato, anche attraverso la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro composto da esperti, uno Studio di fattibilità relativo all'istituzione di un Registro dei testamenti biologici
da parte degli enti locali, per assicurare parità di trattamento ai soggetti che non siano in grado di comunicare la propria volontà terapeutica;
il Gruppo di lavoro ha concluso i suoi lavori con un documento, recentemente pubblicato, nel quale si identifica il luogo di raccolta delle dichiarazioni nei Comuni, ai quali spettano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni amministrative che riguardano la popolazione di un territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità
;
VALUTATO CHE
l'istituzione di un Registro comunale delle DAT può svolgere anche una funzione di carattere politico nei confronti del Parlamento e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo ad un tema di particolare rilievo civile e sociale, auspicandone il riconoscimento da parte del legislatore nazionale, competente al riguardo;
INDIVIDUA
per la definizione di tale Registro i seguenti criteri generali :
- il Registro dovrà consentire l'iscrizione nominativa, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che abbiano redatto e sottoscritto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento;
- in caso di avvenuto deposito della DAT presso un notaio, il dichiarante dovrà indicare, oltre al fiduciario, il nominativo del notaio rogante;
- in alternativa, il dichiarante potrà consegnare direttamente all'Ufficio comunale preposto la propria Dichiarazione, in busta chiusa, avendone redatto e conservato una copia per sé e una per il fiduciario;
- il venire meno della situazione di residenza del dichiarante non comporta la cancellazione dal Registro;
- l'iscrizione al Registro potrà essere revocata dal dichiarante in qualunque momento
SI IMPEGNA
ad istituire con apposita deliberazione un Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
, aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Bologna, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della provenienza e della reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario;
IMPEGNA LA GIUNTA
ad adottare i provvedimenti attuativi necessari all'organizzazione del Registro e a definirne le modalità operative;
ad individuare le forme di comunicazione più opportune per informare i cittadini iscritti nel Registro sullo stato di validità delle loro richieste e sulle modalità di rinnovo o di cancellazione e affinché chi desideri valutare l'opportunità di esprimere la propria Dichiarazione riceva tutte le informazioni, anche di carattere medico, in grado di orientarne la scelta nel modo più consapevole e rispettoso di una corretta e proficua relazione fra medico e paziente;
INVITA IL PARLAMENTO
a legiferare in tempi rapidi sul tema delle dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari nel pieno rispetto del principio di libertà e responsabilità di ogni individuo, dell'importanza del ruolo delle cure palliative e della dignità del fine vita e ricercando un ampio consenso parlamentare.
Presentato da Sergio Lo Giudice
Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta di Consiglio del 23 novembre 2009
22 voti favorevoli (P.D. - I.D.V. - GUAZ.BO - GRILLO)