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10 Luglio 2017 Sessione europea del Consiglio comunale

30° Anniversario del Programma Erasmus, seduta del 10 luglio 2017

06 Luglio 2017 Parco agroalimentare e Bilancio ambientale preventivo 2017

Delibere e odg collegato approvati in Consiglio comunale lunedì 3 luglio 2017

27 Giugno 2017 Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Approvata delibera per contributo straordinario. Seduta di lunedì 26 giugno 2017.

20 Giugno 2017 The Student Hotel e CAAB

Delibere adottata dal Consiglio comunale, lunedì 19 giugno 2017.

13 Giugno 2017 Regolamento di classificazione delle strade del territorio comunale

approvata delibera di modifica

05 Giugno 2017 Minuto di silenzio per i fatti di Londra

Seduta di Consiglio comunale del 5 giugno 2017

29 Maggio 2017 Delibere approvate in Consiglio comunale

Seduta di lunedì 29 maggio 2017

22 Maggio 2017 Delibere approvate in Consiglio comunale

Lunedì 22 maggio 2017

26 Maggio 2017 Trigesimo di Giorgio Guazzaloca

Seduta solenne del Consiglio comunale venerdì 16 maggio 2017

15 Maggio 2017 Delibere approvate in Consiglio comunale

Seduta di lunedì 15 maggio 2017

09 Maggio 2017 Adesione all'iniziativa “M'illumino d'Erasmus”

Illuminazione in blu e giallo del Palazzo del Podestà, Festa dell'Europa - 9 maggio 2017

09 Maggio 2017 Contratto di sindacato dei soci pubblici di Hera dell'area di Bologna

Delibera approvata dal Consiglio comunale lunedì 8 maggio 2017.

08 Maggio 2017 Commercio su aree pubbliche

Delibera approvata in Consiglio comunale

24 Aprile 2017 Delibere approvate in Consiglio comunale

Seduta di lunedì 24 aprile 2017

19 Aprile 2017 Delibere approvate in Consiglio comunale

Seduta di mercoledì 19 aprile 2017.

11 Aprile 2017 Delibere approvate in Consiglio comunale

Seduta di lunedì 10 aprile 2017

11 Aprile 2017 Solidarietà ai lavoratori della ex BredaMenarini e sollecito dell'attuazione di un piano industriale di rilancio dell'azienda

Unanime adozione di odg dell'Ufficio di Presidenza in Consiglio comunale.

10 Aprile 2017 Ricordo delle vittime dei recenti attentati

Minuto di silenzio del Consiglio comunale lunedì 10 aprile 2017

03 Aprile 2017 Vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro vicino alle scuole

Unanime adozione ed immediata esecutività della delibera di Consiglio del 3 aprile 2017

03 Aprile 2017 Archiginnasio d'oro alla memoria di Giorgio Ghezzi

Unanime approvazione in Consiglio comunale lunedì 3 aprile 2017

03 Aprile 2017 Fermata linea 11 e Programma Lavori Pubblici

Ulteriori delibere approvate in Consiglio il 3 aprile 2017

03 Aprile 2017 Ricordo di Arcangelo Caparrini e Davide Fabbri

Minuto di silenzio del Consiglio comunale

23 Marzo 2017 Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie

Seduta solenne del Consiglio comunale il 24 marzo 2017.

16 Marzo 2017 In ricordo di Marco Biagi

Seduta solenne Consiglio comunale il 17 marzo 2017

Conoscere la bigenitorialità e favorirne la migliore applicazione a Bologna

Allegati

La consigliera comunale Isabella Angiuli è intervenuta ad inizio seduta in Consiglio comunale, lunedì 15 maggio 2017 in tema di bigenitorialità.

Di seguito il testo dell'intervento ed il relativo comunicato stampa.

La Convenzione ONU sui diritti per l’infanzia del 1989 e ratifica in Italia nel 1991, stabilisce all’art. 18
comma I: 'Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il
quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo
sviluppo incombe innanzitutto ai genitori … i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse
preminente del fanciullo”.
La Convenzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del
1979 e ratificata in Italia nel 1985) all’art. 5 afferma: 'Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:
b) per fare in modo che l’educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è
una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di
assicurare il loro sviluppo'.
L’art. 30 comma I della Costituzione italiana recita: 'È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio'.
Infine, la legge n. 54/2006, meglio conosciuta come Legge sull'affido condiviso, tradotta nell’art. 337 ter
c.c., introduce il principio della bigenitorialità come il diritto soggettivo del bambino affinché possa
continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e a ricevere da ciascuno di essi
cura, educazione e istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia; elimina l’asimmetria tra i genitori
sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse; prevede che con l’affido condiviso, i
genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti / doveri esercitando entrambi la responsabilità
genitoriale; estende la tutela educativa e affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di
mantenere un rapporto significativo.
Arrivo dunque al cuore di questo mio intervento.
Dal 2006, anno della legge sull’affido condiviso, ad oggi sono trascorsi 11 anni. Controllarne l’attuazione
concreta in questi 11 anni e valutarne gli effetti anche sul nostro territorio credo sia un dovere morale
della politica ed è condizione indispensabile per legiferare in modo puntuale e attento alle richieste dei
cittadini tanto più quando queste diventano impellenti e oggetto di sofferenza.
Che la legge 54/2006 sull’affido condiviso rimanga tuttora carente sul piano dell’attuazione non è una
mia opinione personale bensì emerge da un recente rilevamento operato dall’ ISTAT sull’intero periodo
2005-2015 (Report novembre 2016 p. 13) e dalle Valutazioni contenute nella Circolare del Miur n.
5336/2015. scrive il Miur: 'va constatato che, nei fatti, ad otto anni dall’approvazione della legge
sull’affido condiviso, questa non ha mai trovato una totale e concreta applicazione anche nella quotidiana
ordinarietà della vita scolastica dei minori'.
Il Miur invita i dirigenti scolastici ad incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto dovere del
genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario
(articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare
agli stessi l’accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed
extrascolastiche previste dal POF”.
A titolo meramente esemplificativo, il Miur segnala alcune azioni amministrative che si possono porre in
essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità:
• inoltro di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al
genitore separato/divorziato/non convivente non collocatario;
• individuazione di modalità alternative al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico
e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a
presenziare personalmente;
• attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di
informazione veloce ed immediata (sms o email).
• richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella) e in
caso di genitore irreperibile dichiarazione da parte del genitore collocatario di aver effettuato la scelta
consapevole delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori'.
Confida infine 'nella disponibilità dei dirigenti a dare l’opportuna diffusione alle azioni che le istituzioni
scolastiche possono porre in essere per favorire il rispetto delle norme citate e, soprattutto, promuovere
il rispetto dei diritti educativi dei minori figli di genitori separati/ divorziati / non conviventi e non
collocatari'.
L’affido dunque in molti casi non è materialmente condiviso! Molti sono i casi dei genitori, in larga parte
padri, che pur essendo disponibili ad esercitare appieno la propria funzione genitoriale, si vedono negata
questa possibilità. È opportuno precisare che mi riferisco alla fattispecie dell’affido condiviso e non certo
a situazioni nelle quali il giudice tutelare abbia limitato la potestà di uno dei genitori.
Esiste in primis un difetto di comunicazione. È di poco tempo fa il caso di un genitore che ha appreso dal
proprio figlio la notizia che quest’ultimo non fosse stato vaccinato, in quanto la madre destinataria delle
comunicazioni sanitarie aveva scelto in autonomia.
Ma non sono tanto le situazioni estreme a doverci far sobbalzare, peraltro gestite con grandissima
professionalità da parte dei servizi del Comune di Bologna come abbiamo potuto apprendere nel corso
dell’udienza conoscitiva di martedì scorso, bensì quelle che dovrebbero ritenersi normali e che invece
spesso si trasformano in un incubo per uno dei due genitori; si moltiplicano i casi di padri
(percentualmente il fenomeno riguarda prevalentemente loro) che con la separazione si ritrovano ai
margini della società, in situazioni di indigenza economica e psicologica e negati della presenza del figlio
che fino ad un momento prima della separazione era una costante della propria vita e che si rivolgono
alle associazioni dei papà separati per essere assistiti gratuitamente per veder riconosciuti i diritti del
bambino come i propri.
La stampa nei giorni scorsi ci ha raccontato di quei padri che si rivolgono allo sportello della Caritas e la
stessa Cassazione il 10.5 scorso, ha stabilito in una sua sentenza che il diritto all'assegno di divorzio è
condizionato dalla mancanza di 'mezzi adeguati' dell'ex coniuge o, comunque, dell'impossibilità dello
stesso 'di procurarseli per ragioni oggettive' dando così ragione al marito che non godeva più dello status
economico di un tempo. È invece la Corte di Giustizia europea a stabilire che le autorità nazionali devono
sanzionare la mancata cooperazione di uno dei genitori, non solo, gli Stati sono tenuti a prendere
decisioni rapide perché il fattore tempo può avere conseguenze irreparabili nelle relazioni con i figli.

Credo pertanto sia opportuno che anche l’Amministrazione comunale di Bologna attui tutto quanto in
proprio potere per migliorare la qualità della vita e l’educazione dei cittadini, favorire l’eliminazione di
alibi che alimentano e o producono de-responsabilizzazione da parte dei singoli e al contempo consentire concretamente l’accesso alle informazioni che riguardano i minori da parte di entrambi i genitori, così come la reale realizzazione del diritto della donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata e più in generale ridurre i motivi di conflittualità nei rapporti familiari delle coppie separate.
Per queste ragioni presento un ordine del giorno per iter ordinario avente ad oggetto l’istituzione a
Bologna del cosiddetto registro per la bigenitorialità. Uno strumento che permette di annotare
formalmente anche la residenza o il domicilio del genitore non 'collocatario'.
Nella maggior parte delle separazioni l’affido dei figli è condiviso ma la loro 'collocazione' prevalente
sancisce anche la loro residenza legale. Da quel momento le istituzioni dialogano unicamente con il
genitore collocatario per tutto quello che riguarda i figli.
Il registro della bigenitorialità permette a entrambi di avere le medesime informazioni (prestazioni
sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri
estivi ecc.).
L’annotazione del doppio domicilio non incide minimamente sulla sentenza di affido e ha il mero
obiettivo di favorire le comunicazioni inerenti il bambino ad entrambi i genitori consentendo anche di
prevenire motivi di risentimento e ridurre la conflittualità, eliminando squilibri legati all’essere o meno
genitore coresidente.
La mappa dei comuni che stanno adottando il registro è in continua evoluzione”.